05 ottobre 2023
Donazione immobiliare: cos’è e come funziona
La donazione immobiliare è un atto di trasferimento volontario della proprietà di un immobile da una persona fisica o giuridica a un’altra, senza ottenere alcun compenso in cambio.
La donazione è disciplinata dall’articolo 769 e deve essere svolta obbligatoriamente davanti a un notaio.
Questo trasferimento gratuito generalmente viene effettuato nei rapporti familiari. Nell’atto sono coinvolti un donante, che può essere ad esempio un genitore o un nonno, e un donatario (un figlio o nipote, ad esempio) ed è necessaria la presenza di due testimoni all’atto notarile.
Donante e donatario
Un immobile può essere donato anche da un minore, ma solo in sede di convenzioni matrimoniali. D’altra parte possono essere donatari nascituri, concepiti, minori e anche interdetti e inabilitati, così come le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti.
Procedura e formalità
Ecco come si svolge una donazione immobiliare.
Innanzitutto, le due parti devono raggiungere un accordo preliminare sulla volontà di effettuare la donazione. In questa sede verrà discusso il valore dell’immobile e le condizioni della donazione. Per quanto riguarda la determinazione del valore dell’immobile, il mio consiglio è di affidarsi, come sempre, a un professionista.
Una volta svolti questi primi passaggi, ci si deve rivolgere a un notaio che avrà la responsabilità di redigere l’atto notarile, obbligatorio per avviare la donazione. In questo documento verranno specificati i dettagli dell’immobile, il donante e il donatario e le condizioni della donazione.
Dopodiché, alla presenza di due testimoni, le parti procederanno alla firma dell’atto notarile, la cui copia verrà depositata presso l'Ufficio del Registro Immobiliare competente.
A volte può essere prevista un’imposta di donazione, a seconda delle leggi fiscali del paese. Terminati tutti questi adempimenti, si conclude effettivamente il trasferimento di proprietà da una parte all’altra.
Svantaggi della donazione
Ricevere in donazione un immobile, non sempre può rappresentare un vantaggio senza riserve, soprattutto quando ci sono di mezzo gli eredi del donante.
In alcune situazioni, infatti, la donazione può essere revocata e impugnata dagli eredi del donante. Il termine per poter impugnare la donazione è ampio: 10 anni dalla data di apertura della successione del donante e 20 anni dalla trascrizione della donazione.
Un altro svantaggio è la difficoltà a rivendere un immobile donato a causa delle tutele previste per gli eredi del donante. Alla morte del donante, infatti, gli eredi potrebbero agire contro il donatario con un’azione di riduzione, ovvero una procedura volta ad annullare la donazione.
Revoca della donazione
Ci sono due ipotesi in cui il donante ha diritto di revocare la donazione: la prima avviene in caso di ingratitudine. Secondo l’art. 801 del Codice Civile, se il donatario ha tenuto dei comportamenti particolarmente gravi nei confronti del donante, quest’ultimo ha diritto di revocare la donazione. Questi comportamenti potrebbero essere:
calunnia
ingiuria grave
omicidio o tentato omicidio di un discendente del donante o del coniuge
reato…
La seconda ipotesi in cui si può procedere alla revoca è la sopravvivenza di figli che il donante non aveva al momento della donazione o di cui ignorava l’esistenza.
Per effetto della revoca, il donatario deve restituire l’immobile oggetto della donazione, se ancora esistente. In caso di alienazione del bene, egli dovrà restituire il valore del bene al momento della richiesta.